19 Gennaio 2026
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Dal 17 dicembre 2025 la normativa introduce il reato autonomo di femminicidio con pena massima, estende le vittime tutelate e inasprisce le pene per reati connessi alla violenza di genere

In vigore dal 17 dicembre 2025 il reato di femminicidio e una serie di altre misure che intendono rafforzare la tutela anche penale nei confronti delle donne.

La condotta
Nel dettaglio la legge introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna.
Inoltre, il reato di femminicidio è previsto anche quando la condotta è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

La pena
La fattispecie di femminicidio costituisce un’ipotesi autonoma e speciale rispetto al reato di omicidio, per cui la norma prescrive direttamente l’applicazione della pena dell’ergastolo, senza stabilire una cornice tra un minimo ed un massimo sanzionatorio.

Gli altri reati
Modificato poi anche il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi estendendo, da un lato, la tipologia delle possibili vittime, comprendendo anche i non conviventi purchè legati da rapporto di filiazione con l’autore del reato, e, dall’altro lato, introducendo una nuova circostanza aggravante quando la condotta è commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio. Prevista poi sempre la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il delitto di maltrattamenti.

Le aggravanti
Per una lunga lista di reati è poi previsto un aumento di pena da un terzo alla metà se commessi con le medesime modalità del femminicidio. A essere interessati sono i delitti di lesioni personali, lesioni gravi o gravissime, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale.
Per il reato di violenza sessuale è stabilito l’aumento di pena di un terzo, per quello di atti persecutori da un terzo a due, per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è stabilito l’aumento di pena da un terzo a due terzi.

Obbligo di informazione
Sul piano della procedura penale, la legge, oltre a allargare l’area di competenza del giudice unico, introduce l’obbligo di informazione della persona offesa in tutti i casi di possibile patteggiamento per i reati considerati, dalla violenza sessuale ai maltrattamenti.

A.N.D.E.
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