L’ordine pubblico, il cui esercizio è conferito in via esclusiva allo Stato, rappresenta il primo presidio del bene comune sicurezza, posto a garanzia della convivenza civile.
È un dato incontrovertibile che l’ordine pubblico e la sicurezza influenzino in modo rilevante la vita dei cittadini, condizionandone la loro percezione di benessere e le scelte politiche, economiche e sociali.
La ragione di tale rilevanza, che incide non poco sul risultato elettorale, è dovuta alla variabilità del concetto di ordine pubblico e alla sua funzione di bilanciamento tra libertà individuale e collettiva. Problematiche che in concreto si ribaltano sui limiti di operatività delle forze di polizia in ordine all’utilizzo delle armi e conseguentemente sulla sicurezza in generale, nel complesso bilanciamento tra l’impiego della forza necessaria e il rispetto dei diritti umani.
D’altra parte negli ordinamenti democratici, caratterizzati da dinamicità sociale, economica e finanche antropologica, bisogna accettare la natura mutevole di ordine pubblico, essendo lo stesso influenzabile da circostanze storiche che potrebbero determinare una variazione nel rapporto tra autorità e libertà.
Per contro, ove si volesse accogliere una definizione unitaria, statica e cristallizzata di ordine pubblico, si potrebbe giungere a favorire una deviazione autoritaria.
Certo un’eccessiva variabilità del concetto di ordine pubblico presenterebbe analoghe insidie alla tutela delle libertà fondamentali in quanto le esporrebbe, come in larga parte già avviene oggi, ad una discrezionalità interpretativa che potrebbe sfociare in arbitrio.
Un rischio che potrebbe essere evitato in una prospettiva di ordine pubblico costituzionale, volta al prioritario rispetto dei principi di eguaglianza, inviolabilità, libertà, proporzionalità e difesa.
Tuttavia l’ordine pubblico, il cui esercizio è conferito in via esclusiva allo Stato, rappresenta il primo presidio del bene comune sicurezza, posto a garanzia della convivenza civile.
Una finalità preminente che dovrebbe indurre alla enucleazione di un minimo comune denominatore valoriale, invalicabile anche per il legislatore.
