Il testo introduce di fatto il principio che la cittadinanza italiana non si trasmette automaticamente ai nati all’estero in possesso di altra cittadinanza e preclude il riconoscimento di questa anche ai nati all’estero prima dell’entrata in vigore della legge

Via libera definitivo dell’Aula della Camera al decreto cittadinanza. I si sono stati 137, i no 83 e 2 gli astenuti. Il provvedimento, in seconda lettura, è legge. Prevede, tra l’altro, una stretta sulla doppia cittadinanza e che gli italo-discendenti nati all’estero possano avere il passaporto italiano per “ius sanguinis” solo fino a due generazioni, cioè non oltre un genitore o un nonno nato in Italia.
Il decreto legge si compone di 4 articoli. Le nuove norme intervengono inoltre sulle prove nelle controversie e aprono alla possibilità di lavoro subordinato fuori quota per discendenti di cittadini italiani e con cittadinanza in Paesi a forte emigrazione italiana.

Limitazione nella trasmissione della cittadinanza per nascita (jure sanguinis)
Il provvedimento introduce il principio fondamentale che la cittadinanza non si trasmette automaticamente ai nati all’estero in possesso di altra cittadinanza e si preclude il riconoscimento della stessa anche ai nati all’estero prima dell’entrata in vigore della disposizione stessa, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: lo stato di cittadino italiano dell’interessato sia stato riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma della medesima data; lo stato di cittadino italiano dell’interessato sia stato accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; un genitore o adottante cittadino italiano sia nato in Italia; un genitore o adottante cittadino italiano sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; un ascendente cittadino italiano di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini sia nato in Italia.<
La tipizzazione di eccezioni alla preclusione dell’automatismo ha l’obiettivo, come evidenzia la relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione del decreto legge, a dare un definito contenuto giuridico a un principio, quello del legame – o vincolo – effettivo con l’Italia (e contenuto obiettivato, desumibile da atti concreti e attestazioni determinate). In altri termini, intento dell’intervento normativo è connettere la trasmissione automatica della cittadinanza alla sussistenza di un legame effettivo con l’Italia, sia in capo agli ascendenti cittadini sia al discendente al quale è trasmessa la cittadinanza.
In una nota il Governo ha spiegato che pur mantenendo il principio di fondo della trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, basato sulla discendenza da cittadini italiani, con questo provvedimento si rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l’Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani. Questo anche al fine di un allineamento con gli ordinamenti di altri Paesi europei e per garantire la libera circolazione nell’Unione Europea solo da parte di chi mantenga un legame effettivo col Paese di origine.

Acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero o apolide
Il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano qualora i genitori medesimi, ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status. Successivamente a tale dichiarazione, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia o in alternativa, tale dichiarazione di volontà va presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione. Rinuncia alla cittadinanza italiana Il minore straniero o apolide divenuto cittadino italiano grazie alla norma precedente, il quale è in possesso della cittadinanza di altro Stato, può rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età.
Termine per la definizione di alcuni procedimenti di acquisto della cittadinanza
È di massimo ventiquattro mesi (non prorogabili) il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano o di concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica.

Requisito di residenza biennale per i figli minori di chi acquisti o riacquisti la cittadinanza
Il provvedimento prevede un requisito di residenza continuativa biennale in Italia, per l’acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi.Controversie in materia di accertamento della cittadinanza. Nelle controversie in materia di accertamento della cittadinanza non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale. Inoltre nelle medesime controversie l’onere di provare l’insussistenza delle cause di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previste dalla legge ricade su colui il quale chiede l’accertamento della cittadinanza.

Stranieri discendenti da italiani ed ingresso per lavoro subordinato
Viene consentito l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro, per lo straniero residente all’estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di rilevanti flussi di emigrazione italiana. La determinazione degli Stati di destinazione è rimessa a decreto del Ministro degli affari esteri.

Stranieri discendenti da italiani e concessione della cittadinanza
È ridotto a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita.

Riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini
Chi è nato in Italia o vi è stato residente per almeno due anni continuativi, e ha perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge 555 del 1912, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza (pari a 250 euro, come nella disciplina vigente) è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

A.N.D.E.
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.