Statuto

STATUTO NAZIONALE
APPROVATO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'8 NOVEMBRE 2003

 

FINALITA'
Art. 1 – L’A.N.D.E., associazione senza fini di lucro, intende promuovere l’attività delle cittadine
italiane che desiderano acquisire e far acquisire maggior coscienza politica, in quanto consapevoli delle responsabilità inerenti al diritto di voto e all’influenza che attraverso di esso si può esercitare sia per lo sviluppo della società che per la tutela delle libertà democratiche, premessa di ogni progresso civile.
Art. 2 – L’A.N.D.E. promuove ed incoraggia ogni iniziativa, relativa all’attività istituzionale, atta a facilitare la formazione e la partecipazione politica della donna e a combattere l’indifferenza e l’assenteismo nell’elettorato.
Art. 3 – L’A.N.D.E. si batte per assicurare ai cittadini italiani ed alle cittadine italiane ordine democratico e progresso sociale nella libertà individuale, mete non raggiungibili nelle società rette da regimi totalitari o autoritari di qualsiasi specie.
Art. 4 – L’A.N.D.E. crede in una Europa unita forte nei suoi rapporti internazionali e protagonista nel processo di globalizzazione mondiale, ed opera per la sua realizzazione ed il suo consolidamento.
Art. 5 – L’A.N.D.E. non legata ad alcun partito, promuove e favorisce la collaborazione fra quelle
forze o tendenze politiche che condividono i postulati di cui agli articoli 3 e 4.
Art. 6 – L’A.N.D.E. affermando la priorità dei valori etici nella politica, promuove ed affianca, anche attraverso l’istituzione di centri sociali sperimentali, le iniziative dirette allo sviluppo ed al progresso della società secondo i principi della Costituzione garante della libertà e della dignità della persona umana, e dedica particolare impegno ai problemi della famiglia.
Art. 7 – L’A.N.D.E., nelle manifestazioni da essa organizzate e relative alle attività istituzionali, riconosce a tutti i presenti ampia libertà di parola e di discussione.

SEDE
Art. 8 – La sede legale dell’A.N.D.E. è posta in Roma, Via Tibullo, 13.

SOCI
Art. 9 – Possono associarsi le Associazioni, che perseguono e condividono le finalità, gli scopi ed il modello organizzativo dell’A.N.D.E.
La domanda di iscrizione, corredata della relativa documentazione richiesta, è sottoposta al Comitato Direttivo, la cui decisione è insindacabile. L'iscrizione comporta l'accettazione del presente Statuto e del Regolamento.
L’iscrizione decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accettata dal Comitato Direttivo  ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno, e della eventuale quota di iscrizione stabilita dal Regolamento.
Art. 10 – La associazioni aderenti hanno autonomia patrimoniale e devono versare all’A.N.D.E., entro il 31 gennaio di ogni anno, una quota annua, per ogni loro socia iscritta, nella misura determinata ogni due anni dall’Assemblea Nazionale. Il mancato versamento della quota annua comporta la decadenza dal diritto di voto e in caso di persistente morosità l’espulsione dall’A.N.D.E..
Le associazioni possono segnalare la loro appartenenza all’A.N.D.E. inserendo tale indicazione nei propri atti, documenti e comunicazioni.
Le associazioni aderenti devono inviare il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Nazionale.
Il bilancio verrà redatto secondo le modalità indicate nel regolamento.
Art. 11 – Le socie delle singole associazione aderenti, che siano investite di cariche politiche (partitiche o di formazioni analoghe) non possono esser elette a cariche direttive nell’Associazione aderente o nell’A.N.D.E. e, se elette, sono sospese dalla carica.
Art. 12 – Il Comitato Direttivo accetta le dimissioni delle associazioni aderenti, propone l’esclusione di alcune di esser per gravi e giustificati motivi (comportamenti contrari allo Statuto Nazionale ed ai regolamenti approvati).
Art. 13 – Le tessere di iscrizione vengono fornite alle socie dall’A.N.D.E. e sono firmate dalla
Presidente dell’Associazione aderente.
Art. 14 - La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione. E’ esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato.
Art. 15 - Tutte le associazioni aderenti hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’A.N.D.E., da esercitarsi secondo le modalità previste dagli articoli successivi
Art. 16 - La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
Art. 17 - La qualità di Associata si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano dagli obblighi associativi;
b) per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale su segnalazione e proposta motivata dal Comitato Direttivo, nei casi di violazione delle norme statutarie o regolamentari dell’A.N.D.E., o per compimento di atti contrari allo spirito dell’A.N.D.E. o pregiudizievoli alla stessa;
d) per mancato versamento della quota associativa entro sessanta giorni dalla scadenza stabilita.
Art. 18 - Tutte le associazioni che lasciano l’A.N.D.E. per recesso volontario, per espulsione o altre cause, non hanno diritto alla restituzione di eventuali quote associative o altre somme o beni ad alcun titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI
Art. 19 – Sono organi dell’A.N.D.E.:
L’Assemblea Nazionale
Il Consiglio Nazionale
La Presidente Nazionale
Il Comitato Direttivo
Il Comitato d’onore
Il Comitato Regionale
Il Comitato Interregionale

ASSEMBLEA NAZIONALE
Art. 20 – L’Assemblea Nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione e ne determina l’indirizzo politico e finanziario. L’Assemblea Nazionale delibera in ordine all’approvazione dei bilanci e all’indirizzo politico e finanziario a maggioranza (50%+1) delle associate partecipanti. Per l’elezione delle cariche nazionali il diritto di voto è esercitato dalle delegate elette dalle associazioni
aderenti. L’Assemblea Nazionale deve tenersi almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, e deve essere convocata dalla Presidente Nazionale, a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi alle Presidenti delle Associazioni aderenti, almeno 20 (venti) prima della data fissata, e deve contenere l’indicazione della Sede, della data e dell’ordine del giorno
Art. 21 – L’Assemblea, composta dalle delegate delle Associazioni aderenti, elegge le cariche nazionali, Presidente e Consigliere Nazionali, secondo le norme del regolamento. Ogni Associazione aderente è rappresentata da:
 una delegata con diritto di voto per le Associazioni con meno di 50 iscritte;
 due delegate con diritto di voto ciascuna per quelle con iscritte da 50 a 100;
 tre delegate con diritto di un voto ciascuna per quelle con un numero di iscritte superiore a 100.
Le candidature alle cariche nazionali sono proposte dalle Associazioni e scelte tra le socie iscritte da almeno 5 anni. Le candidature devono pervenire al Comitato Direttivo tramite verbali redatti allo scopo dai Consigli Direttivi delle Associazioni aderenti
Art. 22 - L’Assemblea:
 procede all’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio
Nazionale e della relazione politica;
 stabilisce le direttive d'ordine generale dell'Associazione e le attività da svolgere;
 può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
 stabilisce la misura della quota associativa e gli eventuali contributi straordinari;
 delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e/o del Regolamento e sullo scioglimento dell’Associazione;
 delibera sugli altri argomenti dell'O.d.G.
L’Assemblea Nazionale può essere convocata straordinariamente per delibera del Consiglio Nazionale o su richiesta di un quarto almeno delle proprie componenti.
L’Assemblea si considera regolarmente costituita:
in prima convocazione con la presenza delle delegate di almeno metà delle Associazioni aderenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenze.
L'Assemblea delibera:
in prima convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 delle delegate presenti;
in seconda convocazione, a maggioranza semplice delle delegate presenti.
Art. 23 - Le deliberazioni dell’Assemblea saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell’Associazione entro 10 giorni dalla data di stesura del relativo verbale.

CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 24 – Il Consiglio Nazionale è composto dalla Presidente e dalle Consigliere Nazionali, da un minimo di 10 ad un massimo di 20.
Il Consiglio Nazionale attua le direttive stabilite dall’Assemblea Nazionale, provvedere al conseguimento degli scopi sociali, coordina ed assiste le associazioni aderenti nelle loro attività, e
delibera le spese straordinarie. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno con scrutinio segreto, con la maggioranza dei partecipanti, esclusa la Presidente, il Comitato Direttivo. In caso di parità prevale il voto palese della Presidente Nazionale.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno e può essere convocato straordinariamente quando la Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo almeno delle sue componenti. Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono essere invitate le Presidenti delle associazioni aderenti per essere ascoltate, qualora si tratti di argomenti o questioni riguardanti le associazioni da esse presiedute, nonché possono essere invitati esperti esterni.
E’ compito esclusivo del Consiglio Nazionale approvare i regolamenti ed eventuali loro modifiche.
L’assenza a tre riunioni consecutive dal Consiglio Nazionale comporta la decadenza dall’incarico di Consigliera ed il subentro della prima delle non elette.
Art. 25 –Per la validità del Consiglio è necessaria la presenza dei 2/3 delle componenti. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza del 50%+1 delle presenti.
Il Consiglio Nazionale è l’unica autorità competente per interpretare il regolamento. Il suo giudizio è inappellabile.
Art. 26 – Il Consiglio Nazionale può nominare una Commissione per gli affari interni composta da cinque Consigliere Nazionali. La Commissione ha il compito di svolgere l’istruttoria e riferire al Consiglio Nazionale, che deciderà in merito, fornendogli parere non vincolante su tutte le controversie che sorgessero all’interno dell’Associazione.
Ogni controversia che dovesse insorgere all’interno dei Comitati Regionali ed Interregionali, per materie loro spettanti deve essere sottoposta al Consiglio Nazionale che decide a suo insindacabile giudizio.

COMITATO DIRETTIVO
Art. 27 - Il Comitato Direttivo, eletto dal Consiglio Nazionale e presieduto dalla Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, è composto da una prima Vice Presidente Nazionale, una
seconda Vice Presidente Nazionale, una Segretaria Nazionale e una Tesoriera Nazionale.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti e facoltà:
assistere e coadiuvare la Presidente nelle sue iniziative;
assumere, in casi di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Nazionale; queste dovranno essere ratificate dal Consiglio nella sua prima riunione successiva;
tenere aggiornati i libri dell’Associazione;
provvedere a convocare il Consiglio Nazionale predisponendo l’ordine del giorno;
redigere il progetto di rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio Nazionale;
redigere il progetto di Regolamento dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Nazionale.
In caso di parità di voti è determinante il voto della Presidente.

PRESIDENTE NAZIONALE
Art. 28 – La Presidente rappresenta legalmente l’A.N.D.E., e convoca l’Assemblea Nazionale.
E’ incaricata di controllare che si adempiano le deliberazioni dell’Assemblea Nazionale e a
prendere contatto per tale esecuzione con gli organi di governo e con i rappresentanti di Camera e Senato. La Presidente può delegare per specifici incarichi una socia o un esperto esterno all’Associazione con l’approvazione del Comitato Direttivo.
Le Vice Presidenti, componenti il Comitato Direttivo, coadiuvano la Presidente per poter avere maggior contatto su base territoriale.
La Prima Vice Presidente in assenza della Presidente la sostituisce nelle sue funzioni e diviene di diritto la Presidente in caso di dimissioni e di impedimento permanente sino alle nuove elezioni.
La seconda Vice Presidente diventa di diritto prima Vice Presidente sempre fino alle nuove elezioni.
La Segretaria Nazionale coordina il lavoro delle Associazioni aderenti. La Presidente e la Segretaria Nazionale fanno parte di diritto di tutte le Commissioni di Studio e di lavoro dell’Associazione.

DURATA DELLE CARICHE
Art. 29 – La Presidente, il Comitato Direttivo e le Consigliere Nazionali durano in carica tre anni, sono rieleggibili ma non possono ricevere più di due mandati consecutivi. Sono rieleggibili solo dopo un mandato di sospensione, a meno che l’Assemblea Nazionale decida diversamente. In tal caso la votazione deve essere a maggioranza qualificata del 75% delle delegate. Le Presidenti Nazionali che concludono il loro mandato restano di diritto componenti del Consiglio Nazionale, ma senza diritto di voto. In caso di impedimento di una o più cariche istituzionali, l’organo deliberante competente deve essere convocato entro 120 giorni per l’elezione delle cariche mancanti. In caso di impedimento o dimissioni di una Consigliera subentrerà la prima delle non elette fino alla scadenza del mandato.

COMITATO D’ONORE
Art. 30 – E’ istituito il Comitato d’Onore cui spetta il compito di fornire alla Presidente ed al Consiglio Nazionale pareri consultivi. Possono far parte del Comitato d’Onore le iscritte alle associazioni aderenti che abbiano ricoperto cariche nell’A.N.D.E. o che possano vantare un periodo di iscrizione significativamente lungo o che si siano particolarmente distinte nella loro attività anche all’esterno dell’A.N.D.E. La ammissione al Comitato d’Onore viene votata a maggioranza dal Consiglio Nazionale su proposta della Presidente Nazionale o della Segretaria Nazionale o di almeno tre Consigliere Nazionali.

COMITATO REGIONALE
Art. 31 – Per ogni regione il Consiglio Nazionale, valutata la situazione ed il numero delle socie iscritte alle singole associazioni, può nominare un Comitato Regionale composto di diritto dalle Presidenti delle Associazioni aderenti ed almeno una delegata nominata da ogni Consiglio Direttivo. Il Comitato Regionale nomina due delegate regionali che partecipano all’eventuale Comitato Interregionale. Le componenti il Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili con le stesse modalità previste per il Consiglio Nazionale. Il Comitato Regionale provvede al
coordinamento nel suo territorio delle attività delle Associazioni, impegnandosi ad armonizzarne e ad assisterne il funzionamento in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è formato e funziona secondo le norme del Regolamento Regionale.

COMITATO INTERREGIONALE
Art. 32 – Per un maggior coordinamento dell’attività dell’Associazione (in aree geografiche affini), in conformità alle direttivi del Consiglio Nazionale, possono essere istituiti, del Consiglio Nazionale stesso, i Comitati Interregionali composti di diritto dalla Presidente e da una delegata per ciascuno dei comitati Regionali interessati. La Presidente e la Segretaria del Comitato Interregionale vengono elette all’interno del Consiglio stesso, con le stesse modalità prevista per le altre cariche nazionali e durano in carica tre anni.
Art. 33 – I Comitati Regionali e i Comitati Interregionali funzionano secondo le norme dei regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale. I loro membri durano in carica tre anni, con le modalità sopra indicate.
Art. 34 – Modifiche del presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Nazionale o richieste, previa motivazione deliberatoria, da almeno cinque Associazioni aderenti. L’approvazione di un nuovo statuto, ovvero eventuali modifiche allo statuto vigente, debbono essere approvate dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale ovvero su richiesta, previa mozione deliberatoria, di almeno cinque associate.
Le proposte di nuovo statuto o modifiche allo statuto vigente debbono essere esplicitamente iscritte all’Ordine del Giorno nella circolare di convocazione dell’Assemblea Nazionale. Per la formazione o la modifica dello statuto l’Assemblea Nazionale è validamente composta con l’intervento di almeno il 75% delle delegate e la relativa deliberazione è validamente assunta con il voto favorevole di non meno dei due terzi delle delegate presenti. La votazione avviene a scrutinio pubblico ed è consentita preliminarmente la presentazione e l’illustrazione delle mozioni di voto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 35 - I Revisori dei Conti, se eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra i non soci dall'Assemblea, con la designazione del Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’A.N.D.E. e ne riferisce all'Assemblea; a questo scopo ha libero accesso in qualsiasi momento ai libri contabili dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica il bilancio consuntivo annuale e la relativa documentazione da sottoporre all’assemblea per l’approvazione.

SCIOGLIMENTO
Art. 36 – L’A.N.D.E. è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta in qualunque momento e messa in liquidazione con deliberazione dell’Assemblea Nazionale, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e le remunerazioni. In caso di scioglimento sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento dell’A.N.D.E. deve essere chiesto da almeno i due terzi delle associazioni aderenti.

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 37 – Il patrimonio dell’A.N.D.E. è costituito dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità elargizioni e lasciti, nonché da beni mobili o immobili.
Art. 38 - L’A.N.D.E. trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote associative;
- dai beni acquisiti in proprietà;
- dai residui annuali di gestione;
- dai versamenti volontari;
- dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all’attività istituzionale.
- dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dai proventi derivanti da eventuali e residuali attività commerciali, non prevalenti.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 39 - L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 40 - Il Comitato Direttivo predispone annualmente, entro il 30 gennaio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone al Consiglio Nazionale per la successiva presentazione all’Assemblea.
L’assemblea provvederà all’approvazione del bilancio entro cinque mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione delle associazioni aderenti,
nella sede legale, almeno 10 giorni prima del termine fissato per l’assemblea. Entro 15 giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell’Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell’A.N.D.E.
Art. 41 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’A.N.D.E..
E’ esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Art. 42 - L’attività dell’A.N.D.E. è svolta nei confronti delle associazioni aderenti, in conformità alle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi, non specificamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni.
Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti agli associati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall’Associazione nei confronti degli stessi,
solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.111.comma 3,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 43 - Le pubblicazioni dell’Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell’art.111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art.44 - La promozione e l’avviamento delle iniziative di cui al presente statuto saranno effettuati in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione delle associazioni aderenti.
Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Art. 45 - Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'A.N.D.E. saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
Art. 46 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile che regolano le associazioni.

NORME TRANSITORIE
Art. 47 - Il presente Statuto entra in vigore al momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria.
Restano valide, fino alla scadenza dei rispettivi mandati, le cariche associative in essere al momento dell’approvazione, anche se in contrasto con le norme contenute nel presente Statuto.