
L’esercizio del voto “fuori sede” è su domanda. Essa può essere presentata secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o «mediante l’utilizzo di strumenti telematici»
Via libera dell’Aula della Camera con 131 sì al decreto elezioni e referendum del 2025 (dl 27 del 2025).
Ecco alcune delle soluzioni previste.
Voto dei “fuori sede” per i referendum 2025
Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in concomitanza con il turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini italiani saranno chiamati a partecipare ai 5 referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro (Contratti a tutele crescenti Jobs Act; Indennità di licenziamento nelle piccole imprese; contratti a termine e responsabilità solidale negli appalti) e di cittadinanza. Si potrà votare la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì dalle ore 7 alle ore 15.
Il provvedimento approvato in via definitiva dalla Camera introduce una disciplina dell’esercizio del voto da parte degli elettori “fuori sede”, con riferimento alle consultazioni referendarie da svolgersi nel 2025. Gli elettori “fuori sede” sono quelli che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un Comune situato in una Provincia diversa da quella in cui si trova il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Ebbene, per i referendum del 2025 a questi elettori è conferita la facoltà dell’esercizio ‘fuori sede’ del diritto di voto.
L’esercizio del voto “fuori sede” è su domanda. Essa può essere presentata secondo una triplice modalità: personalmente, tramite persona delegata o «mediante l’utilizzo di strumenti telematici». La domanda è indirizzata al Comune di temporaneo domicilio, per l’ammissione al voto nel medesimo Comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione (ed è revocabile, con le stesse forme previste per la sua formulazione, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione).
La domanda di esercizio “fuori sede” del diritto di voto referendario deve contenere l’indirizzo completo del temporaneo domicilio; ove possibile, un recapito di posta elettronica; copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; copia della tessera elettorale personale; la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore “fuori sede” per motivi di studio, di lavoro, di cura.
Il Comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda dell’elettore, acquisisce – entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione – la comunicazione, da parte del Comune di residenza, circa il possesso del diritto di elettorato attivo da parte dell’elettore “fuori sede”. Il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ‘fuori sede’, anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici, un’attestazione di ammissione al voto, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare.<
Gli elettori “fuori sede” votano previa esibizione dell’attestazione di ammissione al voto così rilasciata, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale. I Comuni sono autorizzati a istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori “fuori sede” ammessi al voto.
Le consultazioni elettorali e referendarie da indire per il 2025, ad esclusione dunque di quelle già indette alla data di entrata in vigore del decreto legge (20 marzo 2025) si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
I compensi degli uffici elettorali di sezione
Vengono definiti i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione, in presenza di abbinamento di referendum ed elezione amministrativa. In tal caso, l’entità dei compensi è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Al presidente dell’ufficio elettorale di sezione è corrisposto (dal Comune nel quale l’ufficio ha sede), un onorario fisso forfettario di 150 euro, oltre al trattamento di missione, se dovuto. A ciascuno degli scrutatori e al segretario dell’ufficio elettorale di sezione, è corrisposto (dal medesimo Comune) un onorario fisso forfettario di 120 euro. Maggiorazione di 33 euro per il presidente e di 22 euro per gli altri componenti dell’ufficio elettorale di sezione, per ciascun referendum, fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
I risparmi dell’accorpamento tra referendum e amministrative
Nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, l’abbinamento delle consultazioni elettorali e referendarie comporta risparmi di spesali. Il costo di una sezione elettorale è stimato di 1.030 euro per i cinque referendum abrogativi; di 750 euro per le elezioni amministrative. Nell’ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative, il costo cumulativo è di 1.322 euro. Quanto ai seggi speciali, ciascuno ha un costo di 185 euro per il referendum; di 212 euro per l’elezione amministrativa (con un minore divario, in quanto non sono previste per i seggi speciali le maggiorazioni di cui fruiscono gli uffici elettorali di sezione). La Relazione tecnica stima gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative nel 2025, in 90,19 milioni di euro. Per l’ipotesi di contestualità tra referendum e amministrative, gli oneri sono stimati pari a euro 88,33 milioni. Di conseguenza il risparmio in termini di oneri di finanza pubblica è stimato in 1,85 milioni. Si intende che questa quantificazione è commisurata al numero di consultazioni amministrative previste nel 2025. Va ricordato che la consultazione referendaria importi un dispiegamento di 61.557 uffici elettorali di sezione e 1.492 seggi speciali.
Il Ministero dell’interno trasmette alle Camere (entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie dell’anno 2025) una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale introdotta per il voto referendario dei “fuori sede”.
Validità delle amministrative del 2025 nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista
Viene stabilito, in deroga alla normativa vigente, che, limitatamente al 2025, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.
Indicazioni di genere ai fini delle liste elettorali
È soppressa la distinzione delle liste elettorali per genere. È anche soppressa l’analoga distinzione: per gli elenchi, approntati dai sindaci, di giovani che varchino l’età per divenire elettori; per gli elenchi, predisposti dalle Commissioni elettorali comunali, proponenti l’iscrizione di nuovi elettori o la cancellazione di elettori espunti dalle anagrafi. È soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito.
Sistema informativo elettorale
Viene prevista l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno destinato al potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL). Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La piattaforma Siel raccoglie e diffonde i dati elettorali a fini divulgativi per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative e referendarie. Mediante l’infrastruttura tecnologica del Siel, il Ministero dell’interno procede alla raccolta dei dati elettorali ufficiosi e la successiva diffusione, in particolare attraverso il sito internet Eligendo e le relative applicazioni.
Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa
È consentito all’elettore impossibilitato ad apporre la firma autografa per grave impedimento fisico o che si trovi nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni mediante modalità digitale. Il documento informatico sottoscritto digitalmente viene consegnato agli uffici preposti su supporto digitale, corredato dalla certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.
Va ricordato che la legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) ha previsto l’introduzione di una piattaforma digitale per la raccolta in modalità digitale – anche mediante SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi – delle firme necessarie per la presentazione delle richieste di referendum popolari abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138, secondo comma, Cost.), nonché per la presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.