Museo cultura

L’obiettivo è facilitare le procedure di autorizzazione degli interventi su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma mancano studi di merito

Prima la proposta – bocciata – di emendamento al Dl Cultura, che ha causato dubbi tra la maggioranza e lo stop dello stesso ministro Alessandro Giuli; poi un disegno di legge ad hoc, il cui testo sembra però presentare alcune lacune nella stesura.
Il Ddl Soprintendenze (A.S. 1372), presentato dalla Lega e all’esame delle commissioni Cultura e Ambiente al Senato, sta facendo discutere i molti operatori coinvolti. L’obiettivo della proposta, sburocratizzare e semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica, è chiaro e voluto da tempo. Eppure, le audizioni tenutesi nell’ultimo mese a Palazzo Madama hanno portato alla luce la mancanza di un esame preliminare delle casistiche e delle criticità che si verificano nell’esercizio della tutela.

Cosa prevede la norma
Il disegno di legge pone un termine di 45 giorni alle Soprintendenze per pronunciarsi sull’intervento; passato questo periodo, l’amministrazione locale competente interpreta il silenzio-assenso e provvede alla domanda, sia di autorizzazione ordinaria sia di sanatoria. Non solo: il parere reso dal soprintendente viene trasformato da vincolante in obbligatorio non vincolante nei casi di aperture di strade e cave, palificazioni o posa di condotte per impianti industriali e civili all’interno e in prossimità di aree soggette a vincolo.
Viene poi profilata, tramite delega al Governo, l’eliminazione del vincolo in caso di interventi edili sottoposti a Cila e Scia (in quest’ultimo caso, solo se l’aumento di volume non supera il 20%), o nei casi in cui le modifiche rispettino il carattere dell’immobile. Delega al Governo anche per la revisione del Codice dei Beni Culturali, che inserirà gli interventi di lieve entità tra quelli non soggetti a parere della Soprintendenza (ma solo a quello dell’ente locale) e toglierà il vincolo di autorizzazione quelli relativi alle parti interne di edifici la cui facciata è vincolata.

Le criticità
Tra il dibattito degli operatori, in generale favorevoli alla semplificazione della disciplina – anche se con orientamenti diversi: più entusiasti del testo quelli riconducibili al settore edile, più critici gli addetti alla tutela e alla conservazione – emerge comunque la mancanza di un’analisi dell’impatto della proposta regolamentazione, così come un attento esame dei problemi amministrativi. Non sono stati acquisiti dati aggregati (o disaggregati per singole Soprintendenze) sul numero delle domande di autorizzazione presentate in un anno, su quanti pareri positivi o negativi vengano emessi, sui tempi medi di evasione delle domande o sul carico lavorativo del personale incaricato.
L’attribuzione di maggiori responsabilità paesaggistiche agli enti locali inoltre, rischierebbe di appesantire la struttura amministrativa già carente di risorse tecniche e professionali adeguate. «Circa il 70% dei Comuni italiani– spiega l’Associazione dimore storiche italiane – ha meno di 5mila abitanti e dispone di strutture tecnico-amministrative ridotte che sono chiamate a coprire ambiti estremamente eterogenei, senza la possibilità di acquisire una preparazione specialistica per ciascuna materia e spesso inadeguate a gestire procedure complesse e altamente specialistiche».
L’introduzione del silenzio-assenso inoltre, prassi già normata dall’articolo 17-bis della legge 241/1990, servirebbe solo a chiarire un’incertezza applicativa, appesantendo di fatto l’apparato normativo: «Il tema è stato affrontato dal Servizio studi del Senato tenendo conto della giurisprudenza amministrativa soltanto fino al 2022 – ha spiegato il professore di Diritto urbanistico dell’Università degli Studi di Milano, Alberto Roccella –, ma quella più recente ammette già la formazione del silenzio-assenso orizzontale in caso di inerzia del Soprintendente. Si tratterebbe dunque di una disposizione puramente ricognitiva di un ormai affermato indirizzo giurisprudenziale».
La stessa cosa accade per la previsione di esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi relativi alle parti interne di edifici di cui è vincolata la facciata. «La disposizione appare inutile – continua Roccella – perché l’allegato A al Dpr 31/2017 già comprende fra gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici».

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A.N.D.E.
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