Che ruolo potrà avere il Parlamento e quali tempi si possono ipotizzare
1) La decisione della Corte costituzionale stabilisce l’incostituzionalità della legge sull’Autonomia differenziata?
No. Non adotta la linea estrema di ritenere l’Autonomia differenziata di per sé incostituzionale. Tuttavia scardina diverse modalità individuate dalla legge per applicarla. Cioè ci dice autonomia sì, ma decisamente non così. In ogni caso la sentenza dovrà essere letta in tutti i dettagli, anche le virgole conteranno.
(Le risposte sono state elaborate con l’aiuto di Stefano Ceccanti, professore ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza di Roma, ed ex parlamentare pd).
2) Quanti e quali sono gli aspetti principali di incostituzionalità?
La Corte avanza due preoccupazioni principali, da cui discende tutto il resto. La prima è nel rapporto tra Regioni: un’autonomia mal congegnata può aumentare i divari, anziché responsabilizzare i decisori. La seconda è il possibile svuotamento del Parlamento a favore di un negoziato blindato tra esecutivi. Quindi mette in discussione l’idea di trasferire in blocco tutte le competenze possibili a favore di trasferimenti mirati e specificatamente motivati. Mette in discussione anche che sia impedito al Parlamento di emendare i testi e le modalità di costruzione dei livelli essenziali di prestazione.
3) A questo punto il referendum popolare promosso da Cgil, diverse associazioni e da tutte le forze politiche di opposizione, è superato?
Sulla base della sentenza della Corte costituzionale, dovrà esprimersi la Cassazione in dialogo con i promotori. I quesiti referendari, però, sembrano superati: i punti maggiormente contestati sono stati direttamente o indirettamente colpiti dalla Consulta. Sono cambiati i principi ispiratori della legge su cui era stato richiesto il referendum. Ma prima del deposito della sentenza definitiva, in particolare delle parti in cui vengono formulate interpretazioni per rendere costituzionale la legge, non si può in astratto escludere del tutto che il referendum possa ancora tenersi.
4) Il Parlamento dovrà intervenire per colmare i vuoti lasciati dalla dichiarazione di incostituzionalità di alcune norme della legge Calderoli?
Sì, il comunicato della Corte lo dice esplicitamente.
5) In che tempi?
In teoria rapidi, subito dopo la pubblicazione della sentenza. Tuttavia ci sono diversi precedenti di interventi sollecitati dalla Corte costituzionale rimasti a lungo senza seguito.
6) Intanto, alla luce di questa decisione della Consulta, si fermerà la trattativa avviata tra Stato e alcune Regioni che avevano già avanzato la richiesta di delegare alcune materie?
Lo capiremo meglio dalla sentenza. In particolare dal solo comunicato non si capisce in modo univoco se, in assenza di ulteriori interventi del Parlamento per rimediare ai vuoti lasciati dalla sentenza, la legge sia ancora autoapplicativa oppure paralizzata. Forse il governo opterà per una pausa per capire meglio l’impatto della decisione dei giudici costituzionali sulla normativa.
7) La Corte costituzionale si esprime riguardo al rischio, paventato dai promotori del referendum popolare, che l’Autonomia differenziata ampli il divario tra l’offerta di servizi pubblici di una Regione rispetto a un’altra?
Considerando che i divari possono anche crescere a prescindere dall’Autonomia differenziata, anche per cattive gestioni centralistiche, la Corte si è posta in effetti il problema: da qui l’attenzione a come si debbono costruire i Lep e a non aggirarli. La Corte dice che il legislatore può anche ritenere che una certa materia non abbia bisogno dei Lep. Se però decide questo, il modo concreto con cui si trasferisce quella competenza non potrà poi incidere sui diritti. Si tratterà quindi di trasferimenti molto circoscritti dal punto di vista qualitativo e quantitativo.